Art. 125 
 
                      Trattamento previdenziale 
 
  1.  Il  personale  dell'Agenzia  accede  a  forme  di   trattamento
previdenziale complementare in linea con  quello  previsto  in  Banca
d'Italia. 
  2.  Il  personale  dell'Agenzia  di   cui   all'articolo   17   del
decreto-legge, proveniente dall'organismo di cui all'articolo 4 della
legge 3 agosto 2007, n. 124,  dalle  forze  armate,  dalle  forze  di
polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile  1981,  n.  121,
ovvero da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e inquadrato nel ruolo
del personale dell'Agenzia entro il 30 giugno 2022,  puo'  presentare
opzione per il mantenimento del regime pensionistico gia'  costituito
nelle forme  sostitutive  ed  esclusive  dell'assicurazione  generale
obbligatoria esistenti e del trattamento previdenziale dei fondi  per
i trattamenti di fine servizio della Gestione speciale di  previdenza
dei  dipendenti   dell'amministrazione   pubblica   esistenti   nelle
amministrazioni di provenienza. 
  3. Per il personale optante, la retribuzione pensionabile utile  ai
fini dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo
30  dicembre  1992,  n.  503,  e'  costituita  dalle  seguenti   voci
retributive di cui all'articolo 95: 
  a) comma 1, lettere da a) a g) e da  i)  a  m),  per  il  personale
dell'Area manageriale e alte professionalita'; 
  b) comma 2, lettere da a) a d) e da  f)  a  i),  per  il  personale
dell'Area operativa. 
  4. Le voci di cui  al  comma  3  concorrono  anche  ai  fini  della
determinazione  della  base  retributiva  del  trattamento  di   fine
servizio ai sensi degli articoli 3 e 38 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. 
  5. L'opzione di cui al comma 2 deve essere  esercitata  entro  nove
mesi dalla data dell'immissione nel ruolo del personale dell'Agenzia. 
 
          Note all'art. 125: 
              - Per il testo dell'articolo 17  del  decreto-legge  14
          giugno 2021, n. 82 si rinvia alle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'articolo 4  della  legge  3  agosto
          2007, n. 124 si rinvia alle note all'articolo 116. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16, della legge  1°
          aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
          della  pubblica  sicurezza),  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.: 
                «Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini  della  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze: 
                  a) l'Arma dei carabinieri, quale  forza  armata  in
          servizio permanente di pubblica sicurezza; 
                  b) il  Corpo  della  guardia  di  finanza,  per  il
          concorso al  mantenimento  dell'ordine  e  della  sicurezza
          pubblica. 
                Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e
          possono essere chiamati a concorrere  nell'espletamento  di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. 
                Le forze di polizia possono essere  utilizzate  anche
          per il servizio di pubblico soccorso.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112: 
                «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  modificato
          dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998).  -  1.
          Omissis. 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                3. Omissis.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  13,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          503 (Norme per il riordinamento del  sistema  previdenziale
          dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo  3
          della  L.  23  ottobre  1992,  n.  421),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, S.O. n. 137: 
                «Art. 13 (Norma  transitoria  per  il  calcolo  delle
          pensioni).  -  1.  Per  i  lavoratori  dipendenti  iscritti
          all'assicurazione generale obbligatoria per  l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme  sostitutive  ed
          esclusive della  medesima,  e  per  i  lavoratori  autonomi
          iscritti alle gestioni speciali  amministrative  dall'INPS,
          l'importo della pensione e' determinato dalla somma: 
                  a)   della   quota   di   pensione   corrispondente
          all'importo relativo alle anzianita' contributive acquisite
          anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento
          alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa
          vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal  fine
          resta confermata  in  via  transitoria,  anche  per  quanto
          concerne il periodo di riferimento  per  la  determinazione
          della retribuzione pensionabile; 
                  b)   della   quota   di   pensione   corrispondente
          all'importo del  trattamento  pensionistico  relativo  alle
          anzianita'  contributive  acquisite  a  decorrere  dal   1°
          gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente
          decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  e  dell'articolo
          38 del decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre
          1973, n. 1032 (Approvazione del  testo  unico  delle  norme
          sulle prestazioni previdenziali  a  favore  dei  dipendenti
          civili e militari dello Stato), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 marzo 1974, n. 71: 
                «Art.  3  (Indennita'  spettante  al  dipendente).  -
          L'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e
          militare   dello   Stato,   gestito   dall'Ente   nazionale
          previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessi
          dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto  alla
          indennita' di buonuscita dopo almeno un anno di  iscrizione
          al Fondo. 
                L'indennita' e' pari a tanti  dodicesimi  della  base
          contributiva di cui all'art. 38 quanti  sono  gli  anni  di
          servizio computabili ai sensi delle disposizioni  contenute
          nel successivo capo III. 
                Per la determinazione  della  base  contributiva,  ai
          fini dell'applicazione del comma precedente,  si  considera
          l'ultimo  stipendio  o   l'ultima   paga   o   retribuzione
          integralmente percepiti;  la  stessa  norma  vale  per  gli
          assegni che concorrono a costituire la base contributiva. 
                All'iscritto al Fondo di previdenza per il  personale
          civile e militare dello Stato,  di  cui  al  comma  1,  che
          effettui  passaggi  di  qualifica,   di   carriera   o   di
          amministrazione  senza  soluzione  di  continuita',  e  che
          comunque, dopo tali passaggi, continui ad  essere  iscritto
          al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della  cessazione
          definitiva dal servizio un'unica indennita'  di  buonuscita
          commisurata al periodo complessivo di servizio prestato.». 
                «Art. 38 (Base contributiva). - La base  contributiva
          e' costituita dall'80 per cento  dello  stipendio,  paga  o
          retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi
          concernenti il trattamento economico del personale iscritto
          al Fondo, nonche' dei seguenti assegni: 
                  indennita' di funzione per i dirigenti superiori  e
          per i primi dirigenti  prevista  dall'art.  47,  D.P.R.  30
          giugno 1972, n. 748; 
                  assegno  perequativo  previsto   dalla   legge   15
          novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e
          non di ruolo, e per gli operai dello Stato; 
                  indennita' prevista  dall'art.  1  della  legge  16
          novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e  non  di
          ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione  delle
          poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per
          i servizi telefonici; 
                  assegno   annuo   previsto   dall'art.    12    del
          decreto-legge 1° ottobre 1973,  n.  580,  convertito  nella
          legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante
          delle  universita'   e   degli   istituti   di   istruzione
          universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato; 
                  assegno  annuo  previsto  dall'art.  12,  legge  30
          luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo,
          docente e non docente  della  scuola  materna,  elementare,
          secondaria ed artistica; 
                  assegno  perequativo  previsto  dall'art.  1  della
          legge 27 ottobre 1973, n. 628, per gli ufficiali  di  grado
          inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonche'  per
          i sottufficiali e per i militari di truppa; 
                  assegno personale attribuito, nel caso di passaggio
          di carriera presso la stessa o diversa amministrazione,  ai
          dipendenti con stipendio, od altro assegno che  concorra  a
          costituire  la  base  contributiva,  superiore   a   quello
          spettante nella nuova qualifica. 
                Concorrono altresi' a costituire la base contributiva
          gli assegni e le indennita' previsti dalla legge come utili
          ai fini del trattamento previdenziale. 
                Per particolari categorie di personale, per le  quali
          non  e'   agevole   l'accertamento   dell'ammontare   della
          retribuzione o che svolgano attivita'  che  comportano,  in
          linea normale, orari di lavoro  ridotti,  la  base  per  la
          commisurazione del contributo e' stabilita, con decreto del
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di  concerto
          con il Ministro per il tesoro  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati, in una somma fissa mensile  ragguagliata  alla
          retribuzione   complessiva   di   similari   categorie   di
          dipendenti statali.».