Art. 128 Rinvio ad altre norme 1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, e in quanto applicabili, valgono le norme riguardanti lo stato giuridico dei dipendenti della Banca d'Italia e, in quanto necessario per le specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'Agenzia e in quanto compatibili, quelle relative agli impiegati dello Stato di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. Nel presente regolamento, i rinvii a istituti previsti per il personale della Banca d'Italia si intendono riferiti a quelli vigenti e ai successivi aggiornamenti.
Note all'art. 128: - Per i riferimenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si rinvia alle note all'articolo 125.