Art. 128 
 
                        Rinvio ad altre norme 
 
  1. Per quanto non  disciplinato  dal  presente  regolamento,  e  in
quanto applicabili, valgono le norme riguardanti lo  stato  giuridico
dei dipendenti della Banca d'Italia e, in quanto  necessario  per  le
specifiche esigenze funzionali  e  organizzative  dell'Agenzia  e  in
quanto compatibili, quelle relative agli impiegati dello Stato di cui
al decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  2. Nel presente regolamento, i rinvii a istituti  previsti  per  il
personale della Banca d'Italia si intendono riferiti a quelli vigenti
e ai successivi aggiornamenti. 
 
          Note all'art. 128: 
              - Per i riferimenti del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, si rinvia alle note all'articolo 125.