Art. 47
Amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende
1. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel
caso in cui risultino applicate le misure previste dall'articolo
94-bis, il tribunale valuta se adottare in loro sostituzione il
provvedimento di cui al comma 2, lettera b)»;
b) al comma 6, secondo periodo, le parole «Il tribunale, sentiti
il procuratore distrettuale competente e» sono sostituite dalle
seguenti: «Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale
competente, il prefetto che ha adottato l'informazione antimafia
interdittiva nonche'»;
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il provvedimento
che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o
il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il
termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonche' gli effetti di cui
all'articolo 94. Lo stesso provvedimento e' comunicato dalla
cancelleria del tribunale al prefetto della provincia in cui ha sede
legale l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo
96, ed e' valutato anche ai fini dell'applicazione delle misure di
cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 34-bis, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136) come modificato dalla presente legge:
«Art. 34-bis (Controllo giudiziario delle aziende). -
1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo
34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche
d'ufficio, il controllo giudiziario delle attivita'
economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se
sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il
pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a
condizionarne l'attivita'. Nel caso in cui risultino
applicate le misure previste dall'art. 94-bis, il tribunale
valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di
cui al comma 2, lettera b).
2. Il controllo giudiziario e' adottato dal tribunale
per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a
tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale
puo':
a) imporre nei confronti di chi ha la proprieta',
l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui
al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo
di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero
del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di
residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta
di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di
pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli
incarichi professionali, di amministrazione o di gestione
fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati
dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del
valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al
reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari
dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci
giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31
gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno
precedente;
b) nominare un giudice delegato e un amministratore
giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno
bimestralmente, gli esiti dell'attivita' di controllo al
giudice delegato e al pubblico ministero.
3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del
comma 2, il tribunale stabilisce i compiti
dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attivita'
di controllo e puo' imporre l'obbligo:
a) di non cambiare la sede, la denominazione e la
ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli
organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non
compiere fusioni o altre trasformazioni, senza
l'autorizzazione da parte del giudice delegato;
b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla
lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore
giudiziario;
c) di informare preventivamente l'amministratore
giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della
societa' da parte dei soci o di terzi;
d) di adottare ed efficacemente attuare misure
organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni;
e) di assumere qualsiasi altra iniziativa
finalizzata a prevenire specificamente il rischio di
tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.
4. Per verificare il corretto adempimento degli
obblighi di cui al comma 3, il tribunale puo' autorizzare
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad
accedere presso gli uffici dell'impresa nonche' presso
uffici pubblici, studi professionali, societa', banche e
intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e
copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui
venga accertata la violazione di una o piu' prescrizioni
ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1
dell'articolo 34, il tribunale puo' disporre
l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.
5. Il titolare dell'attivita' economica sottoposta al
controllo giudiziario puo' proporre istanza di revoca. In
tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni
dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui
all'articolo 127 del codice di procedura penale.
All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico
ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.
6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia
interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che
abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento
del prefetto, possono richiedere al tribunale competente
per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo
giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente
articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale
competente, il prefetto che ha adottato l'informazione
antimafia interdittiva nonche' gli altri soggetti
interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice
di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne
ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base
della relazione dell'amministratore giudiziario, puo'
revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i
presupposti, disporre altre misure di prevenzione
patrimoniali.
7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione
giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo
giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il
termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonche' gli
effetti di cui all'articolo 94. Lo stesso provvedimento e'
comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto
della provincia in cui ha sede legale l'impresa, ai fini
dell'aggiornamento della banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia di cui all'articolo 96, ed e'
valutato anche ai fini dell'applicazione delle misure di
cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni.».