Art. 48
Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'interdittiva
antimafia
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 92:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Procedimento di
rilascio delle informazioni antimafia»;
2) il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti:
«2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti
delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i
presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva
ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui
all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di
celerita' del procedimento, ne da' tempestiva comunicazione al
soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei
tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione e'
assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare
osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonche'
per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalita'
previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono
formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi
informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare
procedimenti amministrativi o attivita' processuali in corso, ovvero
l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle
infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con
decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui
all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si
conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta
comunicazione.
2-ter. Al termine della procedura in contraddittorio di cui
al comma 2-bis, il prefetto, ove non proceda al rilascio
dell'informazione antimafia liberatoria:
a) dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo
94-bis, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all'interessato
secondo le modalita' stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici
dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a
situazioni di agevolazione occasionale;
b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo
alla comunicazione all'interessato entro il termine e con le
modalita' di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di
tentativi di infiltrazione mafiosa. Il prefetto, adottata
l'informazione antimafia interdittiva ai sensi della presente
lettera, verifica altresi' la sussistenza dei presupposti per
l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne informa
tempestivamente il Presidente dell'Autorita' nazionale
anticorruzione.
2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di
cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in
contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della
ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di
amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi
sociali, della rappresentanza legale della societa' nonche' della
titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote societarie,
il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi
variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e
patrimoniale delle societa' e imprese interessate dai tentativi di
infiltrazione mafiosa possono essere oggetto di valutazione ai fini
dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia. »;
b) all'articolo 93, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il prefetto competente all'adozione dell'informazione
antimafia, sulla base della documentazione e delle informazioni
acquisite nel corso dell'accesso, puo' invitare in sede di audizione
personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione
ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qualora non
ricorrano particolari esigenze di celerita' del procedimento ovvero
esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, siano
suscettibili di pregiudicare procedimenti amministrativi o attivita'
processuali in corso, ovvero l'esito di altri procedimenti
amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazione
mafiose. ».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli artt. 92 e 93, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136) come modificato dalla presente legge:
«Art. 92 (Procedimento di rilascio delle informazioni
antimafia). - 1. Il rilascio dell'informazione antimafia e'
immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei
soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza,
di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria
attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento
alla banca dati nazionale unica.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91,
comma 6, quando dalla consultazione della banca dati
nazionale unica emerge la sussistenza di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo
67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie
verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva
entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando
le verifiche disposte siano di particolare complessita', il
prefetto ne da' comunicazione senza ritardo
all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni
acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto
procede con le stesse modalita' quando la consultazione
della banca dati nazionale unica e' eseguita per un
soggetto che risulti non censito.
2-bis. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli
esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2,
ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione
dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per
procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo
94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerita'
del procedimento, ne da' tempestiva comunicazione al
soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici
dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale
comunicazione e' assegnato un termine non superiore a venti
giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente
corredate da documenti, nonche' per richiedere l'audizione,
da effettuare secondo le modalita' previste dall'articolo
93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare
oggetto della comunicazione di cui al presente comma
elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a
pregiudicare procedimenti amministrativi o attivita'
processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti
finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla
relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92,
comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro
sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta
comunicazione.
2-ter. Al termine della procedura in contraddittorio
di cui al comma 2-bis, il prefetto, ove non proceda al
rilascio dell'informazione antimafia liberatoria:
a) dispone l'applicazione delle misure di cui
all'articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque
giorni, all'interessato secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici dei
tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a
situazioni di agevolazione occasionale;
b) adotta l'informazione antimafia interdittiva,
procedendo alla comunicazione all'interessato entro il
termine e con le modalita' di cui alla lettera a), nel caso
di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il
prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva ai
sensi della presente lettera, verifica altresi' la
sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure
di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne
informa tempestivamente il Presidente dell'Autorita'
nazionale anticorruzione.
2-quater. Nel periodo tra la ricezione della
comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della
procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di
denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della
composizione degli organi di amministrazione, direzione e
vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della
rappresentanza legale della societa' nonche' della
titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote
societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni
o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale,
organizzativo, gestionale e patrimoniale delle societa' e
imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa
possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione
dell'informazione interdittiva antimafia.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo
periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i
soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono
anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi,
i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di
cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione
risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e
2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono
dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle
opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite.
4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si
applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla
stipula del contratto, alla concessione dei lavori o
all'autorizzazione del subcontratto.
5. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo
67, comma 1, lettera g), puo' essere in ogni caso sospeso
fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di
cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione
antimafia liberatoria.».
«Art. 93 (Poteri di accesso e accertamento del
prefetto). - 1. Per l'espletamento delle funzioni volte a
prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il
prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle
imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici,
avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro
dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate
all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che
intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione
dell'opera, anche con noli e forniture di beni e
prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura
intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi
contratti o dei subcontratti.
3. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti
dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro trenta
giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni
acquisite nello svolgimento dell'attivita' ispettiva,
trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso.
4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al
comma 3, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta se
dai dati raccolti possano desumersi, in relazione
all'impresa oggetto di accertamento e nei confronti dei
soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo
le scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6. In
tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni
dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze,
l'informazione interdittiva, previa eventuale audizione
dell'interessato secondo le modalita' individuate dal
successivo comma 7.
5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra
provincia, il prefetto che ha disposto l'accesso trasmette
senza ritardo gli atti corredati dalla relativa
documentazione al prefetto competente, che provvede secondo
le modalita' stabilite nel comma 4.
6.
7. Il prefetto competente all'adozione
dell'informazione antimafia, sulla base della
documentazione e delle informazioni acquisite nel corso
dell'accesso, puo' invitare in sede di audizione personale
i soggetti interessati a produrre ogni informazione
ritenuta utile, anche allegando elementi documentali,
qualora non ricorrano particolari esigenze di celerita' del
procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che,
se disvelate, siano suscettibili di pregiudicare
procedimenti amministrativi o attivita' processuali in
corso, ovvero l'esito di altri procedimenti amministrativi
finalizzati alla prevenzione delle infiltrazione mafiose.
8. All'audizione di cui al comma 7, si provvede
mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile
legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e
dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovra' essere
sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata.
9. Dell'audizione viene redatto apposito verbale in
duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani
dell'interessato.
10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui
al presente articolo devono essere inseriti a cura della
Prefettura della provincia in cui e' stato effettuato
l'accesso, nel sistema informatico, costituito presso la
Direzione investigativa antimafia, previsto dall'articolo
5, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'interno in
data 14 marzo 2003.
11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati
di cui al precedente comma su tutto il territorio
nazionale, il personale incaricato di effettuare le
attivita' di accesso e accertamento nei cantieri si avvale
di apposite schede informative predisposte dalla Direzione
investigativa antimafia e da questa rese disponibili
attraverso il collegamento telematico di interconnessione
esistente con le Prefetture - Uffici Territoriali del
Governo.».