Art. 49
Prevenzione collaborativa
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo
94, e' inserito il seguente:
«Art. 94-bis (Misure amministrative di prevenzione collaborativa
applicabili in caso di agevolazione occasionale). - 1. Il prefetto,
quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono
riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive
all'impresa, societa' o associazione interessata, con provvedimento
motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non
superiore a dodici mesi, di una o piu' delle seguenti misure:
a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative,
anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di
agevolazione occasionale;
b) comunicare al gruppo interforze istituito presso la
prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza,
entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione,
di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento
ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o
di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 5.000 euro
o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto
gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o al
patrimonio e al volume di affari dell'impresa;
c) per le societa' di capitali o di persone, comunicare al
gruppo interforze i finanziamenti, in qualsiasi forma, eventualmente
erogati da parte dei soci o di terzi;
d) comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione
in partecipazione stipulati;
e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non
esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di cui alla
lettera b), nonche' per i finanziamenti di cui alla lettera c),
osservando, per i pagamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della
legge 13 agosto 2010, n. 136, le modalita' indicate nella stessa
norma.
2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, puo'
nominare, anche d'ufficio, uno o piu' esperti, in numero comunque non
superiore a tre, individuati nell'albo di cui all'articolo 35, comma
2-bis, con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate
all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli
esperti di cui al primo periodo spetta un compenso, determinato con
il decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello
liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli
oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico
dell'impresa, societa' o associazione.
3. Le misure di cui al presente articolo cessano di essere
applicate se il tribunale dispone il controllo giudiziario di cui
all'articolo 34-bis, comma 2, lettera b). Del periodo di loro
esecuzione puo' tenersi conto ai fini della determinazione della
durata del controllo giudiziario.
4. Alla scadenza del termine di durata delle misure di cui al
presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi
formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione
occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa,
rilascia un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le
conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia.
5. Le misure di cui al presente articolo sono annotate in
un'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 96, a cui e'
precluso l'accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi
conclusi ai sensi dell'articolo 83-bis, e sono comunicate dal
prefetto alla cancelleria del tribunale competente per l'applicazione
delle misure di prevenzione.».
2. Le disposizioni dell'articolo 94-bis del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dal comma 1
del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti
amministrativi per i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' stato effettuato l'accesso alla banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia e non e' stata ancora
rilasciata l'informazione antimafia.
2-bis. Le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere
in ogni momento revocate o modificate e non impediscono l'adozione
dell'informativa antimafia interdittiva.»