Art. 49 bis
Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il
rilascio della comunicazione antimafia
1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 86:
1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I legali rappresentati degli organismi societari hanno
l'obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo
83, commi 1 e 2, nelle more dell'emanazione della documentazione
antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa,
trasmettendo gli atti dai quali esso risulta»;
2) al comma 4, le parole: «dell'obbligo di cui al comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «degli obblighi di cui ai commi 3 e
3-bis»;
b) all'articolo 87, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il mutamento della sede legale o della sede secondaria con
rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla
richiesta della pubblica amministrazione interessata, non comporta il
cambiamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio
della comunicazione antimafia, come determinata ai sensi del comma
2».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 86 e 87 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, (Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136) come modificato dalla presente legge:
«Art. 86 (Validita' della documentazione antimafia).
- 1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di
cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di cui
all'articolo 88, ha una validita' di sei mesi dalla data
dell'acquisizione.
2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti
di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita' di
cui all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla
data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le
modificazioni di cui al comma 3.
2-bis. Fino all'attivazione della banca dati
nazionale unica, la documentazione antimafia, nei termini
di validita' di cui ai commi 1 e 2, e' utilizzabile e
produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi
da quello per il quale e' stata acquisita, riguardanti i
medesimi soggetti.
3. I legali rappresentanti degli organismi societari,
nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione
dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno
l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato
l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali
risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai
soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui
all'articolo 85.
3-bis. I legali rappresentati degli organismi
societari hanno l'obbligo di comunicare al prefetto e ai
soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, nelle more
dell'emanazione della documentazione antimafia,
l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa,
trasmettendo gli atti dai quali esso risulta.
4. La violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e
3-bis e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di
accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonche'
per quello di applicazione della relativa sanzione, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione e' irrogata dal
prefetto.
5. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,
che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non
anteriore a sei mesi, o l'informazione antimafia, di data
non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento
richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i
pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono
perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di
validita' della predetta documentazione antimafia.».
«Art. 87 (Competenza al rilascio della comunicazione
antimafia). - 1. La comunicazione antimafia e' acquisita
mediante consultazione della banca dati nazionale unica da
parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1,
debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo
88, commi 2, 3 e 3-bis.
2. Nei casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e
3-bis, la comunicazione antimafia e' rilasciata:
a) dal prefetto della provincia in cui le persone
fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono
o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia
in cui e' stabilita una sede secondaria con rappresentanza
stabile nel territorio dello Stato per le societa' di cui
all'articolo 2508 del codice civile;
b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti
richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede
per le societa' costituite all'estero, prive di una sede
secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello
Stato.
2-bis. Il mutamento della sede legale o della sede
secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a
verifica, successivo alla richiesta della pubblica
amministrazione interessata, non comporta il cambiamento
della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della
comunicazione antimafia, come determinata ai sensi del
comma 2.
3. Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia
le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati
nazionale unica di cui al successivo capo V.».