Art. 74. 
                        I simboli elettorali 
 
    1. Nelle elezioni nazionali ed europee, l'eventuale  adozione  di
simbolo diverso da quello del partito deve essere  approvata  con  il
voto favorevole della maggioranza delle/dei componenti  del  Comitato
politico nazionale. 
    2. Nelle elezioni degli  enti  locali  e  regionali,  l'eventuale
adozione di  simbolo  diverso  da  quello  del  partito  deve  essere
approvata  con  il  voto  favorevole  della   maggioranza   delle/dei
componenti del corrispondente organismo dirigente.