Art. 74. I simboli elettorali 1. Nelle elezioni nazionali ed europee, l'eventuale adozione di simbolo diverso da quello del partito deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza delle/dei componenti del Comitato politico nazionale. 2. Nelle elezioni degli enti locali e regionali, l'eventuale adozione di simbolo diverso da quello del partito deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza delle/dei componenti del corrispondente organismo dirigente.