Art. 44 Principi sull'accesso 1. I programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravita'. 2. Ai programmi di cui al comma 1 si puo' accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilita', anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato. 3. Qualora si tratti di delitti perseguibili a querela, ai programmi di cui al comma 1 si puo' accedere anche prima che la stessa sia stata proposta.