Art. 44 
 
                        Principi sull'accesso 
 
  1. I programmi di giustizia riparativa  disciplinati  dal  presente
decreto  sono  accessibili  senza  preclusioni  in   relazione   alla
fattispecie di reato o alla sua gravita'. 
  2. Ai programmi di cui al comma 1 si puo' accedere in ogni stato  e
grado del procedimento penale, nella  fase  esecutiva  della  pena  e
della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito
di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi  procedere,
per difetto  della  condizione  di  procedibilita',  anche  ai  sensi
dell'articolo  344-bis  del  codice  di  procedura  penale,   o   per
intervenuta causa estintiva del reato. 
  3.  Qualora  si  tratti  di  delitti  perseguibili  a  querela,  ai
programmi di cui al comma 1 si  puo'  accedere  anche  prima  che  la
stessa sia stata proposta.