Art. 44
Principi sull'accesso
1. I programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente
decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla
fattispecie di reato o alla sua gravita'.
2. Ai programmi di cui al comma 1 si puo' accedere in ogni stato e
grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e
della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito
di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere,
per difetto della condizione di procedibilita', anche ai sensi
dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per
intervenuta causa estintiva del reato.
3. Qualora si tratti di delitti perseguibili a querela, ai
programmi di cui al comma 1 si puo' accedere anche prima che la
stessa sia stata proposta.