Art. 45
Partecipanti ai programmi di giustizia riparativa
1. Possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa, con le
garanzie di cui al presente decreto:
a) la vittima del reato;
b) la persona indicata come autore dell'offesa;
c) altri soggetti appartenenti alla comunita', quali familiari
della vittima del reato e della persona indicata come autore
dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e
dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni
rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o
delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici,
autorita' di pubblica sicurezza, servizi sociali;
d) chiunque altro vi abbia interesse.