Art. 45 
 
          Partecipanti ai programmi di giustizia riparativa 
 
  1. Possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa, con le
garanzie di cui al presente decreto: 
    a) la vittima del reato; 
    b) la persona indicata come autore dell'offesa; 
    c) altri soggetti appartenenti alla  comunita',  quali  familiari
della  vittima  del  reato  e  della  persona  indicata  come  autore
dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato  e
dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed  associazioni
rappresentativi  di  interessi  lesi  dal  reato,  rappresentanti   o
delegati di Stato, Regioni, enti locali o  di  altri  enti  pubblici,
autorita' di pubblica sicurezza, servizi sociali; 
    d) chiunque altro vi abbia interesse.