Art. 73 Norme di coordinamento 1. Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ovunque ricorra, la parola: «EURATOM» e' sostituita dalla seguente: «Euratom»; b) ovunque ricorrano, le parole: «Direttiva 59/2013/Euratom» sono sostituite delle seguenti: «Direttiva 2013/59/Euratom»; c) ovunque ricorrano, le parole: «uranio 235», «uranio 233» e «plutonio 239» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «uranio-235», «uranio-233» e «plutonio-239»; d) all'articolo 108, alla rubrica, le parole «(decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8, articolo 16)» sono sostituite dalle seguenti: «(decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 16)».
Note all'art. 73: - Si riporta l'articolo 108 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, come modificato dal presente decreto: «Art. 108 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 16)). - 1. I datori di lavoro per i quali trovano applicazione le disposizioni del presente decreto non possono delegare le seguenti attivita': a) valutazione preventiva di cui all'articolo 109; b) nomina dell'esperto di radioprotezione; c) nomina del medico autorizzato. 2. Qualora, fuori dai casi di cui al comma 1, si proceda a delega di funzioni, per la stessa trova applicazione quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.».