Art. 73 
 
                       Norme di coordinamento 
 
  1. Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) ovunque ricorra, la  parola:  «EURATOM»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Euratom»; 
    b) ovunque ricorrano, le parole: «Direttiva 59/2013/Euratom» sono
sostituite delle seguenti: «Direttiva 2013/59/Euratom»; 
    c) ovunque ricorrano, le parole: «uranio  235»,  «uranio  233»  e
«plutonio 239»  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle  seguenti:
«uranio-235», «uranio-233» e «plutonio-239»; 
    d)  all'articolo  108,  alla   rubrica,   le   parole   «(decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 8, articolo 16)» sono sostituite  dalle
seguenti: «(decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 16)». 
 
          Note all'art. 73: 
              - Si riporta l'articolo 108 del decreto legislativo  31
          luglio 2020, n. 101, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  108  (Obblighi  del  datore  di   lavoro   non
          delegabili (decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,
          articolo 16)). - 1. I datori di lavoro per i quali  trovano
          applicazione  le  disposizioni  del  presente  decreto  non
          possono delegare le seguenti attivita': 
                  a) valutazione preventiva di cui all'articolo 109; 
                  b) nomina dell'esperto di radioprotezione; 
                  c) nomina del medico autorizzato. 
                2. Qualora, fuori dai casi di  cui  al  comma  1,  si
          proceda  a  delega  di  funzioni,  per  la   stessa   trova
          applicazione quanto previsto dall'articolo 16  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81.».