Art. 55 
 
                  Agenzia italiana per la gioventu' 
 
  1. E' istituita l'Agenzia italiana per la gioventu', ente  pubblico
non  economico  dotato  di  personalita'  giuridica  e  di  autonomia
regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e
contabile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma  14,
lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. 
  2. L'Agenzia italiana per la gioventu' subentra a tutti gli effetti
nelle  funzioni  attualmente  svolte  dall'Agenzia  nazionale  per  i
giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei
e in  attuazione  della  decisione  n.  1719/2006/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 novembre  ((2006,  del  regolamento))
(UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  20  maggio
2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2021. A  tal  fine,  coopera  con  le  altre
Agenzie o Autorita' delegate per i settori  istruzione  e  formazione
((e svolge attivita' di  cooperazione  nei  settori  delle  politiche
della gioventu' e dello sport, anche a livello internazionale  e  con
le comunita' degli italiani  all'estero  d'intesa  con  il  Ministero
degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  nonche'
attivita' di coordinamento, promozione e  realizzazione  di  studi  e
ricerche sulla cittadinanza  europea,  sulla  cittadinanza  attiva  e
sulla partecipazione dei giovani, e funzioni di  autorita'  abilitata
alla formazione di animatori socioeducativi)). A decorrere dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono   trasferite
all'Agenzia italiana  per  la  gioventu'  le  dotazioni  finanziarie,
strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale per  i  giovani  di
cui all'articolo 5  del  decreto-legge  27  dicembre  2006,  n.  297,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007,  n.  15,
che viene  conseguentemente  soppressa.  L'Agenzia  italiana  per  la
gioventu' succede alla soppressa Agenzia nazionale per i  giovani  in
tutti i rapporti attivi e passivi e al personale trasferito  continua
ad applicarsi il CCNL dell'Area  e  del  Comparto  Funzioni  centrali
sezione Ministeri. La dotazione organica dell'Agenzia italiana per la
gioventu' e' costituita da complessive 45 unita', di cui 3  posizioni
dirigenziali di livello non generale, 16 funzionari, 25 assistenti  e
1 operatore. 
  3.  Le  funzioni  di  indirizzo  e  vigilanza   sull'Agenzia   sono
esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita'
politica  delegata  in  materia  di  politiche  giovanili.  L'Agenzia
italiana per la gioventu' e' autorizzata a fornire  supporto  tecnico
operativo al Dipartimento per le politiche giovanili  e  il  servizio
civile  universale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa. 
  4. Entro trenta giorni dalla data di  approvazione  dello  statuto,
l'Autorita' politica  delegata  in  materia  di  politiche  giovanili
provvede alla nomina del Consiglio  di  amministrazione  dell'Agenzia
italiana per la gioventu', organo di vertice politico-amministrativo,
formato da tre componenti, di cui  uno  con  funzioni  di  Presidente
dotato di comprovata esperienza in materia  di  politiche  giovanili,
nonche' del Collegio dei revisori dei conti, formato da  tre  membri,
uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle  finanze.
L'attivita' degli uffici amministrativi dell'Agenzia e' coordinata da
un dirigente  di  livello  non  generale,  scelto  dal  Consiglio  di
amministrazione nell'ambito della dotazione organica di cui al  comma
2.  Sino   all'insediamento   dei   componenti   del   Consiglio   di
amministrazione di cui al ((primo periodo)), la gestione corrente  e'
assicurata da un  commissario  straordinario,  nominato  con  decreto
dell'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili. 
  5. Nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia italiana per
la  gioventu',  da  emanarsi  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica, su proposta dell'Autorita' politica delegata  in  materia
di politiche giovanili, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  continua
ad applicarsi, in quanto compatibile, il ((regolamento  di  cui  al))
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007,  n.  156.  Il
collegio dei revisori dell'Agenzia nazionale per i giovani rimane  in
carica sino all'emanazione dello statuto dell'Agenzia italiana per la
gioventu'. 
  6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura  dello  Stato
ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio  decreto  30
ottobre 1933, n. 1611. 
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.