Art. 55
Agenzia italiana per la gioventu'
1. E' istituita l'Agenzia italiana per la gioventu', ente pubblico
non economico dotato di personalita' giuridica e di autonomia
regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e
contabile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 14,
lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.
2. L'Agenzia italiana per la gioventu' subentra a tutti gli effetti
nelle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia nazionale per i
giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei
e in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, e del regolamento (UE)
2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021,
e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2021. A tal fine, coopera con le altre
Agenzie o Autorita' delegate per i settori istruzione e formazione. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
trasferite all'Agenzia italiana per la gioventu' le dotazioni
finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale per i
giovani di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n.
297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n.
15, che viene conseguentemente soppressa. L'Agenzia italiana per la
gioventu' succede alla soppressa Agenzia nazionale per i giovani in
tutti i rapporti attivi e passivi e al personale trasferito continua
ad applicarsi il CCNL dell'Area e del Comparto Funzioni centrali
sezione Ministeri. La dotazione organica dell'Agenzia italiana per la
gioventu' e' costituita da complessive 45 unita', di cui 3 posizioni
dirigenziali di livello non generale, 16 funzionari, 25 assistenti e
1 operatore.
3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono
esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita'
politica delegata in materia di politiche giovanili. L'Agenzia
italiana per la gioventu' e' autorizzata a fornire supporto
tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il
servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di
intesa.
4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello statuto,
l'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili
provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia
italiana per la gioventu', organo di vertice politico-amministrativo,
formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente
dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili,
nonche' del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri,
uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
L'attivita' degli uffici amministrativi dell'Agenzia e' coordinata da
un dirigente di livello non generale, scelto dal Consiglio di
amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito della dotazione
organica di cui al comma 2. Sino all'insediamento dei componenti del
Consiglio di amministrazione di cui al periodo precedente, la
gestione corrente e' assicurata da un commissario straordinario,
nominato con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di
politiche giovanili.
5. Nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia italiana per
la gioventu', da emanarsi con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta dell'Autorita' politica delegata in materia
di politiche giovanili, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua
ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 2007, n. 156. Il collegio dei revisori
dell'Agenzia nazionale per i giovani rimane in carica sino
all'emanazione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu'.
6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.