Art. 55 
 
                  Agenzia italiana per la gioventu' 
 
  1. E' istituita l'Agenzia italiana per la gioventu', ente  pubblico
non  economico  dotato  di  personalita'  giuridica  e  di  autonomia
regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e
contabile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma  14,
lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. 
  2. L'Agenzia italiana per la gioventu' subentra a tutti gli effetti
nelle  funzioni  attualmente  svolte  dall'Agenzia  nazionale  per  i
giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei
e in  attuazione  della  decisione  n.  1719/2006/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, e del regolamento (UE)
2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio  2021,
e  del  regolamento  (UE)  2021/888  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2021. A  tal  fine,  coopera  con  le  altre
Agenzie o Autorita' delegate per i settori istruzione e formazione. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
trasferite  all'Agenzia  italiana  per  la  gioventu'  le   dotazioni
finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale per  i
giovani di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006,  n.
297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007,  n.
15, che viene conseguentemente soppressa. L'Agenzia italiana  per  la
gioventu' succede alla soppressa Agenzia nazionale per i  giovani  in
tutti i rapporti attivi e passivi e al personale trasferito  continua
ad applicarsi il CCNL dell'Area  e  del  Comparto  Funzioni  centrali
sezione Ministeri. La dotazione organica dell'Agenzia italiana per la
gioventu' e' costituita da complessive 45 unita', di cui 3  posizioni
dirigenziali di livello non generale, 16 funzionari, 25 assistenti  e
1 operatore. 
  3.  Le  funzioni  di  indirizzo  e  vigilanza   sull'Agenzia   sono
esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita'
politica  delegata  in  materia  di  politiche  giovanili.  L'Agenzia
italiana  per  la  gioventu'  e'  autorizzata  a   fornire   supporto
tecnico-operativo al Dipartimento per le  politiche  giovanili  e  il
servizio  civile  universale  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di
intesa. 
  4. Entro trenta giorni dalla data di  approvazione  dello  statuto,
l'Autorita' politica  delegata  in  materia  di  politiche  giovanili
provvede alla nomina del Consiglio  di  amministrazione  dell'Agenzia
italiana per la gioventu', organo di vertice politico-amministrativo,
formato da tre componenti, di cui  uno  con  funzioni  di  Presidente
dotato di comprovata esperienza in materia  di  politiche  giovanili,
nonche' del Collegio dei revisori dei conti, formato da  tre  membri,
uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle  finanze.
L'attivita' degli uffici amministrativi dell'Agenzia e' coordinata da
un dirigente  di  livello  non  generale,  scelto  dal  Consiglio  di
amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis,  del  decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  nell'ambito  della  dotazione
organica di cui al comma 2. Sino all'insediamento dei componenti  del
Consiglio  di  amministrazione  di  cui  al  periodo  precedente,  la
gestione corrente e'  assicurata  da  un  commissario  straordinario,
nominato con decreto dell'Autorita' politica delegata in  materia  di
politiche giovanili. 
  5. Nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia italiana per
la  gioventu',  da  emanarsi  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica, su proposta dell'Autorita' politica delegata  in  materia
di politiche giovanili, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  continua
ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della
Repubblica  27  luglio  2007,  n.  156.  Il  collegio  dei   revisori
dell'Agenzia  nazionale  per  i  giovani  rimane   in   carica   sino
all'emanazione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventu'. 
  6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura  dello  Stato
ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio  decreto  30
ottobre 1933, n. 1611. 
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.