Articolo 94. 
 
                   Cause di esclusione automatica. 
 
  1.  E'  causa  di  esclusione  di  un  operatore  economico   dalla
partecipazione a una procedura d'appalto  la  condanna  con  sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno
dei seguenti reati: 
  a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,  416-bis
del  codice  penale  oppure  delitti   commessi   avvalendosi   delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al  fine  di
agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo   stesso
articolo, nonche'  per  i  delitti,  consumati  o  tentati,  previsti
dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,
dall'articolo  291-quater  del   testo   unico   delle   disposizioni
legislative in materia doganale, di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  23   gennaio   1973,   n.   43   e   dall'articolo
452-quaterdieces del codice  penale,  in  quanto  riconducibili  alla
partecipazione  a   un'organizzazione   criminale,   quale   definita
all'articolo 2 della  decisione  quadro  2008/841/GAI  del  Consiglio
dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008; 
  b) delitti, consumati o tentati, di cui  agli  articoli  317,  318,
319, 319-ter, 319-quater,  320,  321,  322,  322-bis,  346-bis,  353,
353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche'  all'articolo  2635
del codice civile; 
  c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del
codice civile; 
  d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione  relativa  alla
tutela degli interessi finanziari delle  Comunita'  europee,  del  26
luglio 1995; 
  e)  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con  finalita'   di
terrorismo,  anche  internazionale,  e   di   eversione   dell'ordine
costituzionale reati terroristici o  reati  connessi  alle  attivita'
terroristiche; 
  f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter  e  648-ter.1  del
codice penale, riciclaggio  di  proventi  di  attivita'  criminose  o
finanziamento del  terrorismo,  quali  definiti  all'articolo  1  del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; 
  g) sfruttamento del lavoro minorile e  altre  forme  di  tratta  di
esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
  h) ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,
l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. 
  2. E' altresi' causa di esclusione la sussistenza, con  riferimento
ai soggetti  indicati  al  comma  3,  di  ragioni  di  decadenza,  di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  o  di  un   tentativo   di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,  del  medesimo
codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4;bis, e
92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159  del
2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia  e
alle  informazioni  antimafia.  La  causa  di   esclusione   di   cui
all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n.
159 del  2011  non  opera  se,  entro  la  data  dell'aggiudicazione,
l'impresa  sia  stata  ammessa  al  controllo  giudiziario  ai  sensi
dell'articolo  34-bis   del   medesimo   codice.   In   nessun   caso
l'aggiudicazione puo' subire dilazioni in ragione della pendenza  del
procedimento suindicato. 
  3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 e' disposta se la sentenza  o
il decreto oppure la misura  interdittiva  ivi  indicati  sono  stati
emessi nei confronti: 
  a) dell'operatore economico ai  sensi  e  nei  termini  di  cui  al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
  b) del titolare o del direttore tecnico, se si  tratta  di  impresa
individuale; 
  c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta
di societa' in nome collettivo; 
  d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta  di
societa' in accomandita semplice; 
  e) dei membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli  institori  e  i
procuratori generali; 
  f) dei componenti  degli  organi  con  poteri  di  direzione  o  di
vigilanza o dei soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di
direzione o di controllo; 
  g) del direttore tecnico o del socio unico; 
  h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui  alle  lettere
precedenti. 
  4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica  l'esclusione
va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva
sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima. 
  5. Sono altresi' esclusi: 
  a) l'operatore economico destinatario della  sanzione  interdittiva
di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il  divieto  di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi  i  provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9  aprile
2008, n. 81; 
  b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione
di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,  ovvero  non
abbia presentato  dichiarazione  sostitutiva  della  sussistenza  del
medesimo requisito; 
  c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici
finanziati, in  tutto  o  in  parte,  con  le  risorse  previste  dal
regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  10  febbraio  2021  e  dal  regolamento  (UE)  n.  241/2021  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  12  febbraio  2021,  gli
operatori  economici  tenuti  alla  redazione  del   rapporto   sulla
situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice  delle
pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo  11
aprile 2006, n. 198, che  non  abbiano  prodotto,  al  momento  della
presentazione della domanda di partecipazione o  dell'offerta,  copia
dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua  conformita'
a quello trasmesso alle rappresentanze  sindacali  aziendali  e  alla
consigliera e al consigliere regionale di parita' ai sensi del  comma
2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini
previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della
sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali  aziendali
e alla consigliera e al consigliere regionale di parita'; 
  d) l'operatore economico che sia stato  sottoposto  a  liquidazione
giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato
preventivo o nei cui confronti  sia  in  corso  un  procedimento  per
l'accesso a una di tali procedure,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza,
di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,  dall'articolo
186-bis, comma  5,  del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267  e
dall'articolo 124 del presente codice.  L'esclusione  non  opera  se,
entro  la   data   dell'aggiudicazione,   sono   stati   adottati   i
provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto
n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui  al
decreto legislativo n. 14 del  2019,  a  meno  che  non  intervengano
ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali; 
  e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'ANAC  per  aver   presentato   false   dichiarazioni   o   falsa
documentazione  nelle  procedure  di  gara  e  negli  affidamenti  di
subappalti; la causa  di  esclusione  perdura  fino  a  quando  opera
l'iscrizione nel casellario informatico; 
  f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'ANAC  per  aver   presentato   false   dichiarazioni   o   falsa
documentazione   ai   fini   del   rilascio   dell'attestazione    di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione. 
  6.  E'  inoltre  escluso  l'operatore  economico  che  ha  commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi  relativi
al pagamento delle imposte e tasse o  dei  contributi  previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello  Stato  in  cui  sono
stabiliti. Costituiscono gravi violazioni  definitivamente  accertate
quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica
quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi  pagando
o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i  contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure
quando  il   debito   tributario   o   previdenziale   sia   comunque
integralmente estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno
si siano perfezionati anteriormente  alla  scadenza  del  termine  di
presentazione dell'offerta. 
  7. L'esclusione non e' disposta e il divieto di aggiudicare non  si
applica quando il reato  e'  stato  depenalizzato  oppure  quando  e'
intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi  di  condanna  ad  una
pena accessoria perpetua, quando questa e' stata  dichiarata  estinta
ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale,  oppure
quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la  condanna  oppure
in caso di revoca della condanna medesima.