Articolo 96. 
 
                     Disciplina dell'esclusione. 
 
  1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4,  5  e  6,  le  stazioni
appaltanti escludono un  operatore  economico  in  qualunque  momento
della procedura d'appalto, qualora risulti che  questi  si  trovi,  a
causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso  della  procedura,
in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95. 
  2. L'operatore economico che si trovi in una  delle  situazioni  di
cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e  all'articolo  95,  a
eccezione del comma 2, non  e'  escluso  se  si  sono  verificate  le
condizioni di cui al comma 6 del presente  articolo  e  ha  adempiuto
agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo. 
  3.  Se  la  causa  di  esclusione  si  e'  verificata  prima  della
presentazione dell'offerta,  l'operatore  economico,  contestualmente
all'offerta,   la    comunica    alla    stazione    appaltante    e,
alternativamente: 
  a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6; 
  b) comprova l'impossibilita' di adottare tali  misure  prima  della
presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai  sensi  del
comma 4. 
  4. Se la causa di esclusione si e' verificata successivamente  alla
presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta  e  comunica
le misure di cui al comma 6. 
  5. In nessun caso l'aggiudicazione puo' subire dilazioni in ragione
dell'adozione delle misure di cui al comma 6. 
  6. Un operatore economico che si trovi in una delle  situazioni  di
cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e  all'articolo  95,  a
eccezione del comma 2, puo' fornire prova del fatto che le misure  da
lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua  affidabilita'.  Se
tali misure sono ritenute  sufficienti  e  tempestivamente  adottate,
esso  non  e'  escluso  dalla  procedura  d'appalto.  A   tal   fine,
l'operatore  economico  dimostra  di  aver  risarcito  o  di  essersi
impegnato  a  risarcire  qualunque  danno   causato   dal   reato   o
dall'illecito, di aver chiarito i fatti  e  le  circostanze  in  modo
globale collaborando attivamente con le autorita' investigative e  di
aver  adottato   provvedimenti   concreti   di   carattere   tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei  a  prevenire  ulteriori
reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori  economici  sono
valutate considerando la gravita' e le  particolari  circostanze  del
reato  o  dell'illecito,  nonche'   la   tempestivita'   della   loro
assunzione. Se la stazione appaltante ritiene  che  le  misure  siano
intempestive o insufficienti, ne comunica  le  ragioni  all'operatore
economico. 
  7. Un operatore economico escluso  con  sentenza  definitiva  dalla
partecipazione alle procedure di appalto o di  concessione  non  puo'
avvalersi della possibilita' prevista dai commi 2, 3, 4, 5  e  6  nel
corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 
  8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata
della  pena  accessoria  della  incapacita'  di  contrattare  con  la
pubblica amministrazione,  la  condanna  produce  effetto  escludente
dalle procedure d'appalto: 
  a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue  di  diritto
la pena accessoria perpetua, ai sensi  dell'articolo  317-bis,  primo
comma, primo periodo, del  codice  penale,  salvo  che  la  pena  sia
dichiarata estinta ai sensi dell'articolo  179,  settimo  comma,  del
codice penale; 
  b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo
317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale,  salvo  che
sia intervenuta riabilitazione; 
  c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli  di
cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. 
  9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma  8,  se  la  pena
principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque
anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per
un periodo avente durata pari alla durata della pena principale. 
  10. Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano: 
  a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di
cui all'articolo 95, comma 1, lettera a); 
  b) per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi  di  cui
all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d); 
  c) nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo  che
ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo  98,
per tre anni decorrenti rispettivamente: 
  1) dalla data di emissione di uno degli atti  di  cui  all'articolo
407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di  eventuali
provvedimenti cautelari personali o  reali  del  giudice  penale,  se
antecedenti  all'esercizio  dell'azione  penale  ove  la   situazione
escludente consista in  un  illecito  penale  rientrante  tra  quelli
valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi  del
comma 3, lettera h), dell'articolo 98; 
  2)   dalla   data   del   provvedimento   sanzionatorio    irrogato
dall'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  o  da  altra
autorita' di  settore  nel  caso  in  cui  la  situazione  escludente
discenda da tale atto; 
  3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi. 
  11. L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati
non rileva ai fini della decorrenza del triennio. 
  12. L'operatore economico ha l'onere di  comunicare  immediatamente
alla stazione appaltante la sussistenza di taluno  dei  provvedimenti
menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10,  ove  non
menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene  all'onere
di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui  la
stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti. 
  13. Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95  non  si
applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro  o  confisca
ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli  20
e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad
un custode o amministratore giudiziario o finanziario,  limitatamente
a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 
  14. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla  stazione
appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti  che  possono
costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e  95,  ove
non menzionati nel proprio fascicolo virtuale.  L'omissione  di  tale
comunicazione  o  la  non  veridicita'  della   medesima,   pur   non
costituendo di per se' causa di esclusione, puo'  rilevare  ai  sensi
del comma 4 dell'articolo 98. 
  15. In  caso  di  presentazione  di  falsa  dichiarazione  o  falsa
documentazione, nelle  procedure  di  gara  e  negli  affidamenti  di
subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'ANAC  che,
se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave  tenuto  conto
della rilevanza o  della  gravita'  dei  fatti  oggetto  della  falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione,  dispone
l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle
procedure  di  gara  e  dagli  affidamenti  di  subappalto  ai  sensi
dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per  un  periodo  fino  a  due
anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata  e  perde  comunque
efficacia.