Art. 74. 
 
                        I simboli elettorali 
 
    1. Nelle elezioni nazionali ed europee, l'eventuale  adozione  di
simbolo diverso da quello del partito nel caso approvata con il  voto
favorevole dei due terzi delle/dei componenti del  Comitato  politico
nazionale potra' essere sottoposta a consultazione  vincolante  delle
iscritte  e  degli  iscritti,  nel  caso  approvata,  invece,   dalla
maggioranza delle/dei  componenti  del  Comitato  politico  nazionale
dovra' comunque essere sottoposta a  consultazione  vincolante  delle
iscritte e degli iscritti. 
    2. Nelle elezioni degli  enti  locali  e  regionali,  l'eventuale
adozione di  simbolo  diverso  da  quello  del  partito  deve  essere
approvata  con  il  voto  favorevole  della   maggioranza   delle/dei
componenti del corrispondente organismo dirigente.