Art. 74.
I simboli elettorali
1. Nelle elezioni nazionali ed europee, l'eventuale adozione di
simbolo diverso da quello del partito nel caso approvata con il voto
favorevole dei due terzi delle/dei componenti del Comitato politico
nazionale potra' essere sottoposta a consultazione vincolante delle
iscritte e degli iscritti, nel caso approvata, invece, dalla
maggioranza delle/dei componenti del Comitato politico nazionale
dovra' comunque essere sottoposta a consultazione vincolante delle
iscritte e degli iscritti.
2. Nelle elezioni degli enti locali e regionali, l'eventuale
adozione di simbolo diverso da quello del partito deve essere
approvata con il voto favorevole della maggioranza delle/dei
componenti del corrispondente organismo dirigente.