(Convenzione - art. 51)
                             Articolo 51 
   1. Il  CdS  puo'  proporre  agli  Stati  Membri  emendamenti  alla
presente Convenzione e ai Suoi Allegati. Lo Stato Membro che desideri
proporre un emendamento, lo deve notificare al Direttore dell'AE.  Il
Direttore informa gli Stati Membri di tutte le eventuali proposte  di
emendamento cosi'  notificate,  almeno  tre  mesi  prima  della  loro
discussone nel CdS. 
   2. Qualsiasi emendamento proposto dal  CdS  entra  in  vigore  tre
giorni dopo che il depositario ha ricevuto notifica  di  accettazione
da parte di tutti gli Stati Membri la data di entrata  in  vigore  di
tutti gli emendamenti in questione.