Articolo 55 1. Nel caso in cui gli Stati Membri decidano di sciogliere l'OCCAR, devono discutere con l'OCCAR stesso e concordare le modalita' per gestire in modo soddisfacente le conseguenze dello scioglimento dell'organizzazione, particolarmente per quanto riguarda terzi e patner contrattuali dell'OCCAR. L'accordo deve anche regolare, ove necessario, le condizioni alle quali i diritti e le attribuzioni dell'OCCAR vengono trasferiti agli Stati Membri a seguito dello scioglimento dell'organizzazione. 2. Lo scioglimento dell'OCCAR e' effettivo una volta entrati in vigore gli accordi presi tra Stati Membri, di cui al paragrafo (1) del presente articolo.