(Convenzione - art. 55)
                             Articolo 55 
   1. Nel caso  in  cui  gli  Stati  Membri  decidano  di  sciogliere
l'OCCAR,  devono  discutere  con  l'OCCAR  stesso  e  concordare   le
modalita' per gestire in  modo  soddisfacente  le  conseguenze  dello
scioglimento dell'organizzazione, particolarmente per quanto riguarda
terzi  e  patner  contrattuali  dell'OCCAR.  L'accordo   deve   anche
regolare, ove necessario, le condizioni alle quali  i  diritti  e  le
attribuzioni  dell'OCCAR  vengono  trasferiti  agli  Stati  Membri  a
seguito dello scioglimento dell'organizzazione. 
   2. Lo scioglimento dell'OCCAR e' effettivo una  volta  entrati  in
vigore gli accordi presi tra Stati Membri, di cui  al  paragrafo  (1)
del presente articolo.