(Regolamento-art. 159)
 
                              Art. 159. 
 
  Sono abrogati i regolamenti e le disposizioni  tuttora  vigenti  in
materia di polizia, emanate dai cessati Governi, in tutto cio' che e'
previsto nel presente titolo,  salve  le  disposizioni  di  carattere
puramente legale: 
 
    a)  del  regolamento  19  novembre  1817  per  la  polizia  della
bonificazione delle paludi di Napoli, Volla e contorni; 
 
    b)  del  regolamento  22  giugno  1833  per  la   polizia   della
bonificazione dei RR. Lagni, nella sola parte riguardante l'esercizio
e la polizia della macerazione nelle gore (fusari) laterali ai canali
dei RR. Lagni. Per tale esercizio restano altresi' in vigore tutte le
norme  in  uso  per  la  misura  e  pei  modi  di  riscossione  delle
prestazioni che si corrispondono dai possessori ed  affittuari  delle
gore (fusari) di macerazione. 
 
  Restano infine  in  vigore  gli  attuali  regolamenti  speciali  di
polizia dei consorzi esistenti, debitamente approvati, in quanto  non
siano contrari alle disposizioni del presente titolo.