Art. 159. Sono abrogati i regolamenti e le disposizioni tuttora vigenti in materia di polizia, emanate dai cessati Governi, in tutto cio' che e' previsto nel presente titolo, salve le disposizioni di carattere puramente legale: a) del regolamento 19 novembre 1817 per la polizia della bonificazione delle paludi di Napoli, Volla e contorni; b) del regolamento 22 giugno 1833 per la polizia della bonificazione dei RR. Lagni, nella sola parte riguardante l'esercizio e la polizia della macerazione nelle gore (fusari) laterali ai canali dei RR. Lagni. Per tale esercizio restano altresi' in vigore tutte le norme in uso per la misura e pei modi di riscossione delle prestazioni che si corrispondono dai possessori ed affittuari delle gore (fusari) di macerazione. Restano infine in vigore gli attuali regolamenti speciali di polizia dei consorzi esistenti, debitamente approvati, in quanto non siano contrari alle disposizioni del presente titolo.