(Testo unico-art. 68)
 
                              Art. 68. 
 
             (Art. 140 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  La navigazione e' l'oggetto principale a cui  servono  i  laghi,  i
canali ed i fiumi navigabili. A questo primo  fine  sono  subordinati
tutti gli altri vantaggi che possono ottenersi dalle  loro  acque,  e
gli usi a cui possono queste applicarsi.