(Testo unico-art. 69)
 
                              Art. 69. 
 
             (Art. 141 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  La navigazione nei laghi, fiumi e canali naturali e' libera. 
 
  Sui canali artificiali e'  regolata  dalle  legittime  consuetudini
esistenti o da disposizioni di leggi e regolamenti speciali.