Art. 70. (Art. 142 legge 20 marzo 1865, allegato F). Si riguardano come navigabili per l'applicazione del presente testo unico quei fiumi o quei tronchi di fiume sui quali la navigazione e' presentemente in costante esercizio. Un prospetto di questi fiumi e canali sara' pubblicato per decreto Reale. Quando convenga estendere il detto esercizio ad altri fiumi o tronchi di fiume, la dichiarazione della loro attitudine alla navigazione, e quindi la classificazione loro fra i fiumi o tronchi di fiume navigabili per l'oggetto preaccennato, sara' fatta per legge.