(Testo unico-art. 70)
 
                              Art. 70. 
 
             (Art. 142 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Si riguardano come navigabili per l'applicazione del presente testo
unico quei fiumi o quei tronchi di fiume sui quali la navigazione  e'
presentemente in costante esercizio. Un prospetto di questi  fiumi  e
canali sara' pubblicato per decreto Reale. 
 
  Quando convenga estendere il  detto  esercizio  ad  altri  fiumi  o
tronchi  di  fiume,  la  dichiarazione  della  loro  attitudine  alla
navigazione, e quindi la classificazione loro fra i fiumi  o  tronchi
di fiume navigabili  per  l'oggetto  preaccennato,  sara'  fatta  per
legge.