Art. 71. (Art. 143 legge 20 marzo 1865, allegato F). Chiunque vuole eseguire nei fiumi e canali navigabili opere per lo stabilimento ed esercizio di molini ed opifici, o per derivazioni d'acque, non potra' ottenerne la permissione dal Governo, salvo nel caso che esse siano riconosciute di nessun pregiudizio alla navigazione, o che la liberta' e sicurezza di questa possa facilmente guarentirsi con opportune disposizioni e cautele, che saranno prescritte nell'atto di concessione. Percio' nelle chiuse stabili, che servono alle derivazioni od al movimento degli opifizi, dovra' lasciarsi aperta una bocca, o callone, pel paesaggio delle barche, le cui modalita' nei singoli casi saranno determinate dal Ministero dei Lavori Pubblici, il quale potra' anche in ogni tempo prescrivervi quelle variazioni di forma e di posizione che le mutazioni del corso delle acque rendessero necessarie o convenienti nell'interesse della navigazione.