(Testo unico-art. 71)
 
                              Art. 71. 
 
             (Art. 143 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Chiunque vuole eseguire nei fiumi e canali navigabili opere per  lo
stabilimento ed esercizio di molini ed  opifici,  o  per  derivazioni
d'acque, non potra' ottenerne la permissione dal Governo,  salvo  nel
caso  che  esse  siano  riconosciute  di  nessun   pregiudizio   alla
navigazione, o che la liberta' e sicurezza di questa possa facilmente
guarentirsi  con  opportune  disposizioni  e  cautele,  che   saranno
prescritte nell'atto di concessione. 
 
  Percio' nelle chiuse stabili, che servono alle  derivazioni  od  al
movimento  degli  opifizi,  dovra'  lasciarsi  aperta  una  bocca,  o
callone, pel paesaggio delle barche, le  cui  modalita'  nei  singoli
casi saranno determinate dal Ministero dei Lavori Pubblici, il  quale
potra' anche in ogni tempo prescrivervi quelle variazioni di forma  e
di posizione che  le  mutazioni  del  corso  delle  acque  rendessero
necessarie o convenienti nell'interesse della navigazione.