(Testo unico-art. 72)
 
                              Art. 72. 
 
             (Art. 144 legge 20 marzo 1865, allegato F) 
 
  I beni laterali ai fiumi navigabili  sono  soggetti  alla  servitu'
della via alzaia, detta anche d'attiraglio o di marciapiede. 
 
  Dove la larghezza di questa non e'  determinata  da  regolamenti  e
consuetudini vigenti, s'intendera' stabilita a metri 5. Essa, insieme
alla sponda fino al fiume,  dovra'  dai  proprietari  esser  lasciata
libera da ogni ingombro od ostacolo al passaggio d'uomini e di bestie
da tiro. 
 
  Le opere dell'adattamento e della conservazione del piano  stradale
sono a carico dello Stato. Pero' i guasti provenienti dal  fatto  dei
proprietari del terreno saranno riparati a loro spese. 
 
  In caso che per corrosione del fiume si debba  trasportare  la  via
alzaia, lo sgombro del suolo dagli alberi e da ogni  altro  materiale
sara'  fatto  a  spese  dello  Stato,  restando  a  disposizione  del
proprietario gli alberi ed i materiali medesimi: