(Testo unico-art. 73)
 
                              Art. 73. 
 
             (Art. 145 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Ogni  qualvolta  negli  alvei  dei  fiumi  navigabili   vengano   a
manifestarsi ostacoli impedienti la libera e  sicura  navigazione,  e
dipendenti  dal  fatto  dei   privati,   l'autorita'   amministrativa
provinciale, premesse le opportune verificazioni, da' le disposizioni
necessarie per  garantire  ed  all'uopo  ristabilire  la  compromessa
liberta' e sicurezza, e nei casi d'urgenza provvede per  l'esecuzione
immediata a carico dei privati suddetti.