Art. 73. (Art. 145 legge 20 marzo 1865, allegato F). Ogni qualvolta negli alvei dei fiumi navigabili vengano a manifestarsi ostacoli impedienti la libera e sicura navigazione, e dipendenti dal fatto dei privati, l'autorita' amministrativa provinciale, premesse le opportune verificazioni, da' le disposizioni necessarie per garantire ed all'uopo ristabilire la compromessa liberta' e sicurezza, e nei casi d'urgenza provvede per l'esecuzione immediata a carico dei privati suddetti.