Art. 74. (Art. 146 legge 20 marzo 1865, allegato F). L'esercizio dei porti, o ponti natanti, o chiatte, o ponti di barche, qualunque sia il sistema di loro stabilimento sui fiumi navigabili, non dovra' recare incaglio o qualsivoglia pregiudizio alla navigazione, al quale effetto gli esercenti dovranno conformarsi alle consuetudini e regolamenti in vigore, nonche' alle prescrizioni ed ordini che nella specialita' dei casi potessero emanare dal prefetto.