(Testo unico-art. 74)
 
                              Art. 74. 
 
             (Art. 146 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  L'esercizio dei porti, o ponti  natanti,  o  chiatte,  o  ponti  di
barche, qualunque sia il  sistema  di  loro  stabilimento  sui  fiumi
navigabili, non dovra' recare  incaglio  o  qualsivoglia  pregiudizio
alla navigazione, al quale effetto gli esercenti dovranno conformarsi
alle consuetudini e regolamenti in vigore, nonche' alle  prescrizioni
ed ordini che  nella  specialita'  dei  casi  potessero  emanare  dal
prefetto.