(Testo unico-art. 75)
 
                              Art. 75. 
 
             (Art. 147 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Chiunque,  munito   dell'opportuna   autorizzazione,   intenda   di
collocare nuovi molini natanti con chiuse o  senza  chiuse  sopra  un
fiume navigabile, e'  obbligato  ad  osservare  tutte  le  cautele  e
condizioni  che  l'autorita'  amministrativa   provinciale   credera'
conveniente di prescrivergli, acciocche' non venga recato impedimento
alla libera e sicura navigazione.