Art. 75. (Art. 147 legge 20 marzo 1865, allegato F). Chiunque, munito dell'opportuna autorizzazione, intenda di collocare nuovi molini natanti con chiuse o senza chiuse sopra un fiume navigabile, e' obbligato ad osservare tutte le cautele e condizioni che l'autorita' amministrativa provinciale credera' conveniente di prescrivergli, acciocche' non venga recato impedimento alla libera e sicura navigazione.