Art. 76. (Art. 148 legge 20 marzo 1865, allegato F). Quando, per conseguenza di variazioni nel corso dei fiumi navigabili, o per altra cagione qualunque, la navigazione sara' impedita o resa incomoda o pericolosa dai molini natanti, verranno fatte ai medesimi ed alle chiuse quei ripari ed altre opere reputate opportune, ed, occorrendo, saranno detti molini traslocati per ordine del prefetto, ed anche remossi per disposizione Ministeriale.