(Testo unico-art. 76)
 
                              Art. 76. 
 
             (Art. 148 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Quando,  per  conseguenza  di  variazioni  nel  corso   dei   fiumi
navigabili, o per  altra  cagione  qualunque,  la  navigazione  sara'
impedita o resa incomoda o pericolosa dai  molini  natanti,  verranno
fatte ai medesimi ed alle chiuse quei ripari ed altre opere  reputate
opportune, ed, occorrendo, saranno detti molini traslocati per ordine
del prefetto, ed anche remossi per disposizione Ministeriale.