Art. 77. (Art. 149 legge 20 marzo 1865, allegato F). Le darsene ed opere relative, ed in generale i luoghi di approdo destinati ad uso pubblico, sono posti sotto l'ispezione dell'autorita' provinciale per tutto quanto concerne alla sicurezza delle barche, alla facilita' dell'imbarco e sbarco dei viaggiatori, del carico e scarico delle merci, ed alla conservazione di queste in buono stato di servizio.