(Testo unico-art. 77)
 
                              Art. 77. 
 
             (Art. 149 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Le darsene ed opere relative, ed in generale i  luoghi  di  approdo
destinati   ad   uso   pubblico,   sono   posti   sotto   l'ispezione
dell'autorita' provinciale per tutto quanto concerne  alla  sicurezza
delle barche, alla facilita' dell'imbarco e sbarco  dei  viaggiatori,
del carico e scarico delle merci, ed alla conservazione di queste  in
buono stato di servizio.