(Testo unico-art. 78)
 
                              Art. 78. 
 
             (Art. 150 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Le discipline per la navigazione dei laghi,  fiumi  e  canali  sono
determinate dai regolamenti vigenti. 
 
  Le variazioni che tornasse utile  di  apportare  ad  essi,  saranno
fatte per decreto Reale, sentiti i consigli provinciali.