Art. 80. (Art. 152 legge 20 marzo 1865, allegato F). Il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi, torrenti, rivi, canali e laghi, tanto in tronchi sciolti od annodati, quanto con zattere, non potra' farsi senza licenza speciale. Questa licenza viene accordata dall'autorita' provinciale, sentite le Amministrazioni dei comuni sul territorio dei quali dovra' farsi il trasporto, e gli uffizi del Genio civile e della ispezione forestale.