(Testo unico-art. 80)
 
                              Art. 80. 
 
             (Art. 152 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei  fiumi,  torrenti,
rivi, canali e laghi, tanto in tronchi sciolti  od  annodati,  quanto
con zattere, non potra' farsi senza licenza speciale. 
 
  Questa licenza viene accordata dall'autorita' provinciale,  sentite
le Amministrazioni dei comuni sul territorio dei quali  dovra'  farsi
il trasporto, e  gli  uffizi  del  Genio  civile  e  della  ispezione
forestale.