(Testo unico-art. 81)
 
                              Art. 81. 
 
             (Art. 153 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Il trasporto dei legnami a tronchi sciolti sara' permesso solo  la'
dove si riconoscera' non essere esso praticabile con zattere,  od  in
tronchi annodati in forma di zattera.