(Testo unico-art. 82)
 
                              Art. 82. 
 
             (Art. 154 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Dal  punto  in  cui  i  fiumi  o  torrenti  cominciano  ad   essere
navigabili, i legnami debbono venire annodati e disposti in zattere. 
 
  Nelle forme, nelle dimensioni e nella  condotta  delle  zattere  si
osserveranno i ragolamenti stabiliti per la navigazione dei  fiumi  e
canali.