Art. 82. (Art. 154 legge 20 marzo 1865, allegato F). Dal punto in cui i fiumi o torrenti cominciano ad essere navigabili, i legnami debbono venire annodati e disposti in zattere. Nelle forme, nelle dimensioni e nella condotta delle zattere si osserveranno i ragolamenti stabiliti per la navigazione dei fiumi e canali.