(Testo unico-art. 83)
 
                              Art. 83. 
 
             (Art. 155 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Quando  i  legnami  che  si  vorranno  mettere  a  galla   dovranno
percorrere i territori di piu' provincie, il prefetto  di  quella  in
cui comincia la fluitazione dovra', prima di accordare  il  permesso,
comunicare la relativa domanda ai prefetti delle altre provincie  per
le loro osservazioni.