(Testo unico-art. 86)
 
                              Art. 86. 
 
             (Art. 158 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  I decreti di concessione saranno pubblicati in tutti  i  comuni,  i
territori  dei  quali  dovranno  essere  percorsi  dai  legnami.   Le
autorita'  locali,  gli  uffici  del  Genio  civile  e   gli   agenti
dell'Amministrazione forestale invigileranno sulla  osservanza  delle
imposte condizioni.