Art. 86. (Art. 158 legge 20 marzo 1865, allegato F). I decreti di concessione saranno pubblicati in tutti i comuni, i territori dei quali dovranno essere percorsi dai legnami. Le autorita' locali, gli uffici del Genio civile e gli agenti dell'Amministrazione forestale invigileranno sulla osservanza delle imposte condizioni.