Art. 87. (Art. 159 legge 20 marzo 1865, allegato F). Se varie domande venissero fatte ad un tempo per trasportare legnami a galla sopra lo stesso corso d'acqua, spettera' all'autorita' amministrativa che concede il permesso lo stabilire quando dovranno eseguirsi le varie fluitazioni, e l'ordine nel quale dovranno eseguirsi, in modo che le necessarie operazioni possano regolarsi senza confusioni e senza pregiudizio dei concessionari.