(Testo unico-art. 87)
 
                              Art. 87. 
 
             (Art. 159 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Se varie domande  venissero  fatte  ad  un  tempo  per  trasportare
legnami  a  galla  sopra   lo   stesso   corso   d'acqua,   spettera'
all'autorita' amministrativa che concede  il  permesso  lo  stabilire
quando dovranno eseguirsi le varie fluitazioni, e l'ordine nel  quale
dovranno eseguirsi, in modo  che  le  necessarie  operazioni  possano
regolarsi senza confusioni e senza pregiudizio dei concessionari.