Art. 88. (Art. 160 legge 20 marzo 1865, allegato F). Nelle fluitazioni a tronchi sciolti, i concessionari potranno imprimere su quelli un marchio speciale, per cui possano essere riconosciuti e all'uopo rivendicati a tutti gli effetti di ragione. E' tuttora conservato l'uso della restituzione mediante compenso dove esso trovasi in vigore.