(Testo unico-art. 88)
 
                              Art. 88. 
 
             (Art. 160 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Nelle fluitazioni  a  tronchi  sciolti,  i  concessionari  potranno
imprimere su quelli un  marchio  speciale,  per  cui  possano  essere
riconosciuti e all'uopo rivendicati a tutti gli effetti di ragione. 
 
  E' tuttora conservato l'uso della  restituzione  mediante  compenso
dove esso trovasi in vigore.