(Testo unico-art. 89)
 
                              Art. 89. 
 
             (Art. 161 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Qualunque proprietario o possessore di terreni, qualunque utente di
acque correnti, qualunque esercente di molini, chiuse, porti o  ponti
natanti od altri edifizi,  e'  tenuto  a  lasciar  sempre  passare  i
legnami galleggianti  dei  quali  fosse  debitamente  autorizzato  il
trasporto,  non  meno  che  le  persone  destinate  a  dirigerne   od
invigilarne la condotta, mediante il  pagamento  di  quell'indennita'
che  sara'  convenuta  col  concessionario,  e,  in  caso  contrario,
determinata dall'autorita' competente.