Art. 89. (Art. 161 legge 20 marzo 1865, allegato F). Qualunque proprietario o possessore di terreni, qualunque utente di acque correnti, qualunque esercente di molini, chiuse, porti o ponti natanti od altri edifizi, e' tenuto a lasciar sempre passare i legnami galleggianti dei quali fosse debitamente autorizzato il trasporto, non meno che le persone destinate a dirigerne od invigilarne la condotta, mediante il pagamento di quell'indennita' che sara' convenuta col concessionario, e, in caso contrario, determinata dall'autorita' competente.