(Testo unico-art. 90)
 
                              Art. 90. 
 
             (Art. 162 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  I legnami nelle piene o per altra forza maggiore trasportati  dalle
acque nei fondi vicini, rimangono di proprieta' di chi li ha posti in
regolare  fluitazione,  e  saranno  dal  medesimo  ripresi,  mediante
preventivo avviso al possessore del fondo, e corresponsione di quella
indennita' cui esso avra' diritto a termini di equita' e giustizia.