Art. 90. (Art. 162 legge 20 marzo 1865, allegato F). I legnami nelle piene o per altra forza maggiore trasportati dalle acque nei fondi vicini, rimangono di proprieta' di chi li ha posti in regolare fluitazione, e saranno dal medesimo ripresi, mediante preventivo avviso al possessore del fondo, e corresponsione di quella indennita' cui esso avra' diritto a termini di equita' e giustizia.