(Testo unico-art. 91)
 
                              Art. 91. 
 
             (Art. 163 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  Tutte le questioni relative ai diritti di proprieta', di possesso e
di servitu', od a risarcimento di danni che fossero  per  sorgere  in
relazione alle precedenti disposizioni sui  trasporti  di  legnami  a
galla, e non avessero potuto definirsi amichevolmente fra  le  parti,
saranno demandate alle competenti autorita'  giudiziarie,  senza  che
per cio' possano  essere  sospesi  o  ritardati  i  detti  trasporti,
purche' regolarmente autorizzati.