Art. 91. (Art. 163 legge 20 marzo 1865, allegato F). Tutte le questioni relative ai diritti di proprieta', di possesso e di servitu', od a risarcimento di danni che fossero per sorgere in relazione alle precedenti disposizioni sui trasporti di legnami a galla, e non avessero potuto definirsi amichevolmente fra le parti, saranno demandate alle competenti autorita' giudiziarie, senza che per cio' possano essere sospesi o ritardati i detti trasporti, purche' regolarmente autorizzati.