(Testo unico-art. 92)
 
                              Art. 92. 
 
             (Art. 164 legge 20 marzo 1865, allegato F). 
 
  E' mantenuta la osservanza dei regolamenti speciali in  vigore  per
l'esercizio delle fluitazioni di legnami sui fiumi, torrenti, laghi e
canali dello Stato, finche' non si provvede in conformita'  dell'art.
78.