(Accordo - Art. 93)
                             ARTICOLO 93 
 
          Indipendenza degli organismi di regolamentazione 
 
Gli organismi di regolamentazione sono  giuridicamente  distinti  dai
fornitori di servizi di corriere, ai quali non devono rispondere  del
loro operato. Le decisioni e le procedure adottate dagli organismi di
regolamentazione  sono  imparziali   nei   confronti   di   tutti   i
partecipanti al mercato.