(Regolamento-art. 131)
 
                              Art. 131. 
 
 
  Nella categoria terza del bilancio, riguardante  le  entrate  e  le
spese  per  movimento  di  capitali,  s'inscrivono  gl'importi  delle
operazioni che concernono trasformazione della sostanza patrimoniale,
come vendita di beni fruttiferi, affrancazione  di  canoni  attivi  o
passivi, estinzione o creazione di crediti o di debiti, rinvestimenti
di capitali in acquisti o in costruzioni di  immobili  che  procurino
una rendita all'erario. 
 
  Le entrate,  dipendenti  da  operazioni  di  credito,  destinate  a
fornire i mezzi per provvedere a equivalenti  oneri  inscritti  nella
stessa categoria del movimento dei  capitali,  sono  fatte  risultare
distintamente da quelle che vengano previste in bilancio per  coprire
eventuali disavanzi.