(Regolamento-art. 136)
 
                              Art. 136. 
 
 
  Le prelevazioni dal fondo di riserva per le  spese  impreviste,  di
cui all'art. 42 della legge, possono essere  disposte  esclusivamente
per  provvedere  a  spese  per  le  quali  concorrano   le   seguenti
condizioni: 
 
    a) che non potevano prevedersi in alcun modo o in  modo  adeguato
all'atto della presentazione o della discussione dei bilanci; 
 
    b) che abbiano carattere di assoluta  necessita'  e  non  possano
prorogarsi senza detrimento del pubblico servizio; 
 
    c) che non impegnino con un principio  di  spesa  continuativa  i
bilanci futuri. 
 
  La prelevazione deve essere deliberata dal Consiglio dei  ministri,
anche se non superiore al limite di lire 50,000  di  cui  al  secondo
comma del citato  articolo,  quando  il  limite  stesso  risulti  nel
complesso superato tenendo conto di precedenti prelevazioni  disposte
a favore del medesimo capitolo.