(Codice di procedura penale-art. 146)
 
                              Art. 146 
 
                   (Poteri coercitivi del giudice) 
 
  Ogni giudice nell'esercizio  delle  sue  funzioni  puo'  richiedere
l'intervento della forza pubblica e puo' prescrivere tutto  cio'  che
e' necessario per il sicuro ed  ordinato  compimento  degli  atti  ai
quali procede.