(Codice di procedura penale-art. 148)
 
                              Art. 148 
 
                (Forme dei provvedimenti del giudice) 
 
  La legge stabilisce i  casi  nei  quali  l'atto  del  giudice  deve
assumere la forma della sentenza, quella dell'ordinanza o quella  del
decreto. 
 
  La sentenza e' sempre pronunciata in nome del Re. 
 
  Le sentenze e le  ordinanze  devono  essere  motivate,  a  pena  di
nullita', se la legge non stabilisce  altrimenti.  I  decreti  devono
essere motivati, a pena di nullita',  soltanto  quando  e'  richiesta
espressamente la motivazione. 
 
  I provvedimenti per l'attuazione di  disposizioni  ordinatorie  del
procedimento o regolamentari sono dati senza l'osservanza di speciali
formalita' e, quando non e' disposto altrimenti, anche oralmente.