Art. 148 (Forme dei provvedimenti del giudice) La legge stabilisce i casi nei quali l'atto del giudice deve assumere la forma della sentenza, quella dell'ordinanza o quella del decreto. La sentenza e' sempre pronunciata in nome del Re. Le sentenze e le ordinanze devono essere motivate, a pena di nullita', se la legge non stabilisce altrimenti. I decreti devono essere motivati, a pena di nullita', soltanto quando e' richiesta espressamente la motivazione. I provvedimenti per l'attuazione di disposizioni ordinatorie del procedimento o regolamentari sono dati senza l'osservanza di speciali formalita' e, quando non e' disposto altrimenti, anche oralmente.