Art. 149 (Correzione di errori materiali) Oltre che nei casi particolarmente preveduti dalla legge, quando nelle sentenze, nelle ordinanze o nei decreti sono contenuti omissioni od errori, che non producono nullita' e la cui correzione non importa una modificazione essenziale dell'atto, la correzione e' disposta anche d'ufficio con ordinanza in camera di consiglio dal giudice che ha compiuto l'atto, previa citazione, se e' possibile, della parte che vi ha interesse. Nel processo verbale e' fatta menzione delle dichiarazioni della parte interessata. Nell'originale dell'atto e' fatta annotazione dell'ordinanza di correzione. L'ordinanza che dispone la correzione e' soggetta soltanto al ricorso per cassazione. Quando e' stata proposta impugnazione contro un provvedimento contenente omissioni o errori materiali, se l'impugnazione e' dichiarata inammissibile la correzione e' disposta dal giudice che ha emesso il provvedimento; altrimenti vi provvede il giudice competente a decidere sull'impugnazione.