(Codice di procedura penale-art. 149)
 
                              Art. 149 
 
                  (Correzione di errori materiali) 
 
  Oltre che nei casi particolarmente preveduti  dalla  legge,  quando
nelle  sentenze,  nelle  ordinanze  o  nei  decreti  sono   contenuti
omissioni od errori, che non producono nullita' e la  cui  correzione
non importa una modificazione essenziale dell'atto, la correzione  e'
disposta anche d'ufficio con ordinanza in  camera  di  consiglio  dal
giudice che ha compiuto l'atto, previa citazione,  se  e'  possibile,
della parte che vi ha interesse. 
 
  Nel processo verbale e' fatta menzione  delle  dichiarazioni  della
parte interessata. 
 
  Nell'originale dell'atto e'  fatta  annotazione  dell'ordinanza  di
correzione. 
 
  L'ordinanza che dispone  la  correzione  e'  soggetta  soltanto  al
ricorso per cassazione. 
 
  Quando e'  stata  proposta  impugnazione  contro  un  provvedimento
contenente  omissioni  o  errori  materiali,  se  l'impugnazione   e'
dichiarata inammissibile la correzione e' disposta dal giudice che ha
emesso il provvedimento; altrimenti vi provvede il giudice competente
a decidere sull'impugnazione.