(Codice di procedura penale-art. 150)
 
                              Art. 150 
 
   (Conclusioni delle parti relative ai provvedimenti del giudice) 
 
  Nel dibattimento le sentenze e le ordinanze  sono  precedute  dalle
conclusioni orali del pubblico ministero e  delle  parti  private,  a
pena di nullita', se la legge non dispone altrimenti.