Art. 151 (Deposito in cancelleria dei provvedimenti del giudice e relativo avviso) Gli originali delle sentenze pronunciate in seguito al dibattimento sono depositati nella cancelleria non oltre il decimoquinto giorno da quello della pronuncia. Gli originali dei provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla loro deliberazione. Nei casi preveduti dalla prima parte e dal primo capoverso di questo articolo, se si tratta di provvedimenti soggetti a impugnazione, l'avviso dell'avvenuto deposito e' comunicato al pubblico ministero ed e' notificato alle parti private a cui spetta il diritto d'impugnazione. Tale avviso, quando riguarda i provvedimenti menzionati nel primo capoverso, deve contenere a pena di nullita' l'indicazione del dispositivo.