(Codice di procedura penale-art. 151)
 
                              Art. 151 
 
(Deposito in cancelleria dei provvedimenti  del  giudice  e  relativo
                               avviso) 
 
  Gli originali delle sentenze pronunciate in seguito al dibattimento
sono depositati nella cancelleria non oltre il decimoquinto giorno da
quello della pronuncia. Gli originali  dei  provvedimenti  emessi  in
seguito a procedimento in camera  di  consiglio  sono  depositati  in
cancelleria entro cinque giorni dalla loro deliberazione. 
 
  Nei casi preveduti dalla prima  parte  e  dal  primo  capoverso  di
questo  articolo,  se  si  tratta   di   provvedimenti   soggetti   a
impugnazione,  l'avviso  dell'avvenuto  deposito  e'  comunicato   al
pubblico ministero ed e' notificato alle parti private a  cui  spetta
il  diritto  d'impugnazione.   Tale   avviso,   quando   riguarda   i
provvedimenti menzionati nel primo capoverso, deve contenere  a  pena
di nullita' l'indicazione del dispositivo.