(Codice di procedura penale-art. 152)
 
                              Art. 152 
 
(Obbligo dell'immediata declaratoria  di  determinate  cause  di  non
                            punibilita') 
 
  In ogni  stato  e  grado  del  procedimento  il  giudice  il  quale
riconosce che il fatto non  sussiste  o  che  l'imputato  non  lo  ha
commesso, o che la legge non lo prevede come reato, o che il reato e'
estinto,  o  che  l'azione  penale  non  poteva  essere  iniziata   o
proseguita, deve dichiararlo d'ufficio con sentenza. 
 
  Quando risulta una causa di estinzione del reato, ma gia'  esistono
prove le quali rendono evidente che  il  fatto  non  sussiste  o  che
l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non e'  preveduto  dalla
legge come reato, il giudice pronuncia in merito, prosciogliendo  con
la formula prescritta.