Art. 152 (Obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita') In ogni stato e grado del procedimento il giudice il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, o che la legge non lo prevede come reato, o che il reato e' estinto, o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, deve dichiararlo d'ufficio con sentenza. Quando risulta una causa di estinzione del reato, ma gia' esistono prove le quali rendono evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non e' preveduto dalla legge come reato, il giudice pronuncia in merito, prosciogliendo con la formula prescritta.