(Codice di procedura penale-art. 153)
 
                              Art. 153 
 
         (Deliberazioni del giudice in camera di consiglio) 
 
  Il giudice delibera in camera di consiglio senza  la  presenza  del
pubblico ministero e del cancelliere e senza intervento  delle  parti
private e dei difensori, salvo che la legge disponga altrimenti. 
 
  Alle corti e  ai  tribunali  prima  della  deliberazione  e'  fatta
relazione  da  uno  dei   componenti,   previamente   designato   dal
presidente. 
 
  I provvedimenti in camera di consiglio, di competenza  della  corte
d'assise, quando e' chiusa la sessione, sono deliberati  dalla  corte
d'appello.