Art. 153 (Deliberazioni del giudice in camera di consiglio) Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza del pubblico ministero e del cancelliere e senza intervento delle parti private e dei difensori, salvo che la legge disponga altrimenti. Alle corti e ai tribunali prima della deliberazione e' fatta relazione da uno dei componenti, previamente designato dal presidente. I provvedimenti in camera di consiglio, di competenza della corte d'assise, quando e' chiusa la sessione, sono deliberati dalla corte d'appello.